Gare del campionato GIOVANISSIMI NAPOLI
Reclamo REAL STABIA – Gara Real Stabia – Libertas Stabia del: 20/03/2011 Cat. Giovanissimi
Il G.S.T., letto il reclamo, rilevata la sua ammissibilità e premesso: - che Il Sig. Giordano Giuseppe tesserato con la Società Libertas Stabia, nella gara tenutasi in data 13/03/2011 e disputata contro il Real Nicola De Simone, veniva ammonito per la quarta volta e quindi squalificato per una giornata;
- che Lo stesso giocatore nella partita successiva a quella appena menzionata ovvero nella gara Real Stabia - Libertas Stabia del 20/03/2011 scendeva regolarmente in campo;
- che in base a quanto appena esposto la Società Real Stabia ha chiesto che alla libertas Stabia venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in base a quanto disposto dall’ art. 17 C.G.S. ed osservato:
- che Lo stesso giocatore nella partita successiva a quella appena menzionata ovvero nella gara Real Stabia - Libertas Stabia del 20/03/2011 scendeva regolarmente in campo;
- che in base a quanto appena esposto la Società Real Stabia ha chiesto che alla libertas Stabia venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in base a quanto disposto dall’ art. 17 C.G.S. ed osservato:
-che l’automaticità delle squalifiche si applica solo nei casi previsti dall’art.19 commi 9/10 C.G.S. ovvero nelle ipotesi di espulsione diretta o per doppia ammonizione, inflitte durante lo svolgimento della gara;
-che La presenza in campo di un giocatore che abbia maturato nella precedente gara la quarta ammonizione , non comporta la punizione sportiva della perdita della gara, se la relativa squalifica non è stata pubblicata sul comunicato ufficiale, stante il valore costitutivo della declaratoria del Giudice Sportivo
-che il provvedimento disciplinare nei confronti del Sig. Giordano Giuseppe è stato pubblicato soltanto in data 24/03/2011 con il comunicato ufficiale n. 53 ovvero cronologicamente dopo la disputa della gara in epigrafe svoltasi in data 20/03/2011 e, quindi, la partecipazione del detto calciatore va ritenuta regolare. Tutto ciò premesso il Giudice Sportivo Territoriale
DELIBERA
Il rigetto del reclamo presentato dalla Società Real Stabia e per l’effetto condanna la medesima Società all’addebito della tassa reclamo qualora non ancora versata.
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